COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. MADONNA ALTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN NICOLO’ – MADONNA ALTA, DISPUTATA A SAN NICOLO’ DI CELLE IL 30.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.11.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA CALCIATORE GRASSELLI FRANCESCO PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. MADONNA ALTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN NICOLO’ – MADONNA ALTA, DISPUTATA A SAN NICOLO’ DI CELLE IL 30.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.11.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA CALCIATORE GRASSELLI FRANCESCO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è emerso che il calciatore Grasselli Francesco, al termine dell’incontro di calcio, ha protestato vibratamente nei confronti dell’arbitro, senza tuttavia offenderlo né cercando il contatto fisico. Alla luce di ciò la squalifica inflitta dal G.S. può essere ridotta a due giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento la Corte riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Grasselli Francesco a due giornate di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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