COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FCD PASSIGNANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PASSIGNANO – BAGNAIA, DISPUTATA A PASSIGNANO IL 30.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA DEL CALCIATORE RUBECA ALEX PER OTTO GARE; SQUALIFICA DEL CALCIATORE BONUCCI MANUELE PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FCD PASSIGNANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PASSIGNANO - BAGNAIA, DISPUTATA A PASSIGNANO IL 30.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA DEL CALCIATORE RUBECA ALEX PER OTTO GARE; SQUALIFICA DEL CALCIATORE BONUCCI MANUELE PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato quanto già descritto nel referto circa i comportamenti posti in essere dai calciatori Rubeca e Bonucci. Quanto a Rubeca, questa Corte ritiene tuttavia che il comportamento del calciatore non integri gli estremi della minaccia in senso proprio, considerato anche che, come sempre precisato dal direttore di gara, il calciatore stesso si è in seguito scusato con quest’ultimo. Si ritiene, pertanto, che la sanzione della squalifica debba essere ridotta a sei giornate di gara. Per contro va integralmente confermata la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Bonucci. P.Q.M. In parziale accoglimento, la Corte riduce la squalifica al calciatore Rubeca Alex a sei giornate di gara. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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