COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. PGS E. BOSICO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORTE C.5 – PGS E. BOSICO, DISPUTATA AD ORTE IL 06.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 11.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MIHOCI COSNMIN GEORGE PER TRE GIORNATE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. PGS E. BOSICO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORTE C.5 – PGS E. BOSICO, DISPUTATA AD ORTE IL 06.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 11.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MIHOCI COSNMIN GEORGE PER TRE GIORNATE. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’arbitro al termine della gara sanzionava il calciatore MIHOCI COSNMIN GEORGE, reo di aver colpito un avversario con un pugno al volto. Successivamente il direttore di gara faceva pervenire a questa Corte una e-mail mediante la quale confermava il predetto comportamento tenuto dal calciatore suddetto. Tutto ciò premesso la sanzione inflitta dal G.S. al suddetto atleta è da ritenere congrua e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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