COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD S.SABINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DON BOSCO – S.SABINA, DISPUTATA A PERUGIA IL 28.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 12 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL 04.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 500,00 ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD S.SABINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DON BOSCO – S.SABINA, DISPUTATA A PERUGIA IL 28.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 12 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL 04.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 500,00 ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali della gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro e della società reclamante la Corte osserva quanto segue. La condotta posta in essere da un sostenitore della società Santa Sabina al termine della gara allorchè lo stesso scendendo dalle tribune, trovava aperto il cancello che delimita gli spogliatoi e ponendosi di fronte all’arbitro lo strattonava prendendolo per la divisa all’altezza del braccio appare pacifica e non revocabile in dubbio. Devesi però considerarsi ai fini della corretta graduazione della sanzione il comportamento sicuramente colposo della società ospitante nel lasciare il cancello che delimita l’ingresso dalla tribuna agli spogliatoi aperto; così’ come la condotta sopra citata non ha portato a conseguenze pregiudizievoli nei confronti del direttore di gara. Alla luce di quanto sopra, fermo la censura al comportamento di detto sostenitore del Santa Sabina, la sanzione inflitta dal G.S. merita di essere ridotta ad € 250,00 di ammenda. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta dal G.S. alla società Santa Sabina ad €. 250,00. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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