COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIS NUOVA ALBA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS NUOVA ALBA-PASSIGNANO, DISPUTATA A PASSIGNANO SUL TRASIMENO IL 07.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 27 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 11.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 200,00 ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIS NUOVA ALBA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS NUOVA ALBA-PASSIGNANO, DISPUTATA A PASSIGNANO SUL TRASIMENO IL 07.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 27 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 11.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 200,00 ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali della gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro, i fatti descritti nel referto appaiono pacifici, allorchè a fine gara alcuni calciatori, pur non identificati, della squadra ospite hanno deriso i componenti della panchina avversaria. Fermo quanto sopra appare giusto e commisurato ai fatti ridurre l’ammenda ad €.100,00. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta dal G.S. alla società Vis Nuova Alba ad €100,00. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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