COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PORANESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PORANESE – GUARDEGE, DISPUTATA A PORANO IL 14.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 18.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PORCARI LEONARDO PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 16.01.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PORANESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PORANESE - GUARDEGE, DISPUTATA A PORANO IL 14.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 18.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PORCARI LEONARDO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ed all’esito dell’audizione del direttore di gara è emerso che il calciatore Porcari Leonardo, espulso dal campo, mentre rientrava negli spogliatoi, colpiva con un calcio una sedia e degli attrezzi di allenamento e con un pugno la porta esterna dello spogliatoio. L’episodio è ovviamente meritevole di adeguata sanzione che la Corte tuttavia ritiene congruo contenere in due giornate di squalifica. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Porcari Leonardo a due giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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