COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD MARCOL POZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVANI EUROPEI – MARCOL POZZO, DISPUTATA A S.G. BAIANO IL 29.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 22 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 02.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MASCHIELLA DIEGO PER OTTO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 16.01.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD MARCOL POZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVANI EUROPEI – MARCOL POZZO, DISPUTATA A S.G. BAIANO IL 29.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 22 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 02.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MASCHIELLA DIEGO PER OTTO GARE. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro è emerso che il calciatore Diego Maschiella è stato espulso dal campo per aver pronunciato reiterate frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara e per avere spinto quest’ultimo con le mani al petto, facendolo in tal modo indietreggiare. L’episodio è biasimevole e meritevole di adeguata sanzione, che la Corte ritiene tuttavia contenere in sette giornate di squalifica, tenuto conto del fatto che il gesto non ha provocato all’arbitro alcuna conseguenza fisica. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Maschiella Diego a sette giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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