COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD S.ERACLIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. EGIDIO – S. ERACLIO, DISPUTATA A S.EGIDIO IL 07.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BIANCONI MARCO PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD S.ERACLIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. EGIDIO – S. ERACLIO, DISPUTATA A S.EGIDIO IL 07.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BIANCONI MARCO PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti e dall’audizione sia dell’arbitro che della società reclamante si è potuto ricostruire l’atteggiamento assunto dal calciatore Bianconi Marco dopo la notifica dell’espulsione decretata dal direttore di gara per doppia ammonizione. Prima di allontanarsi dal terreno di gioco cercava di venire a contatto con l’arbitro senza tuttavia riuscirvi per l’intervento dei propri compagni di squadra. Tutto ciò premesso la sanzione inflitta dal G.S. al suddetto atleta, tenuto conto che nessuna aggressione si è concretizzata, può essere contenuta in quatto giornate di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Bianconi Marco a quattro giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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