COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 23.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ J.CAMPOMAGGIO STRONCONE C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMC 98 – J.CAMPOMAGGIO STRONCONE C., DISPUTATA A MONTECASTRILLI IL 14.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 18.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE CIANCHETTA MARCO FINO AL 14/03/2015.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 23.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ J.CAMPOMAGGIO STRONCONE C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMC 98 – J.CAMPOMAGGIO STRONCONE C., DISPUTATA A MONTECASTRILLI IL 14.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 18.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE CIANCHETTA MARCO FINO AL 14/03/2015. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti è emerso che al termine della gara l’allenatore Cianchetta Marco, insieme a due dirigenti della squadra ospitata, ha tenuto comportamento offensivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro, ritardando il suo rientro negli spogliatoi. Pur tenendo conto che l’effetto della condotta del Cianchetta è aggravato dal concorso con altri soggetti, la sanzione irrogata dal G.S. appare eccessiva, pertanto la squalifica può essere ridotta fino al 28/02/2015. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. all’allenatore Cianchetta Marco fino al 28/02/2015. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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