COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 23.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD FONTANELLABRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FONTANELLABRANCA – TODI CALCIO DISPUTATA A FONTANELLE IL 20.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE PIERINI ALESSIO FINO AL 06/05/2015 E L’AMMENDA DI €. 350,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 23.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD FONTANELLABRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FONTANELLABRANCA – TODI CALCIO DISPUTATA A FONTANELLE IL 20.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE PIERINI ALESSIO FINO AL 06/05/2015 E L’AMMENDA DI €. 350,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro e della società reclamante la Corte osserva quanto segue. Il direttore di gara ha confermato integralmente quanto riportato nel referto, circa il comportamento del pubblico che si rendeva responsabile di pesanti insulti offensivi e minacciosi, sia durante la partita che al termine della stessa. Per quanto concerne la condotta posta in essere dal Sig. Pierini Alessio, lo stesso direttore di gara ha ribadito di aver udito senza possibilità di errore tutte le frasi scurrili riportate nel referto ivi incluse anche quelle a sfondo gravemente razziale. Alla luce di quanto precede la decisione adottata dal G.S. deve essere integralmente confermata. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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