COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 06.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. P.G.S. E. BOSICO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMERINA – PGS BOSICO DISPUTATA AD AMELIA IL 10.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA : SQUALIFICA DEL CALCIATORE IENTILE MARCO PEER OTTO GARE; SQUALIFICA DEL CALCIATORE PACETTI MATTEO PER SEI GARE; SQUALIFICA CALCIATORE CHIAVOLINI LEONARDO PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 06.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. P.G.S. E. BOSICO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMERINA – PGS BOSICO DISPUTATA AD AMELIA IL 10.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA : SQUALIFICA DEL CALCIATORE IENTILE MARCO PEER OTTO GARE; SQUALIFICA DEL CALCIATORE PACETTI MATTEO PER SEI GARE; SQUALIFICA CALCIATORE CHIAVOLINI LEONARDO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro è emerso che il calciatore Ientile Marco è stato espulso per aver afferrato con forza la maglia dell’arbitro insultandolo; a fine gara lo Ientile ha reiterato il comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro ed ha colpito con veemenza la porta del suo spogliatoio. Il comportamento tenuto dal calciatore Ientile merita adeguata sanzione che tuttavia la Corte ritiene congruo contenere in sei giornate di squalifica. Per quanto riguarda il comportamento del calciatore Pacetti Matteo, è stata accertato che egli è stato espulso per aver pronunciato frasi irriguardose ed offensive nei confronti dell’arbitro; tale condotta è stata successivamente reiterata a fine gara ed inoltre nel frangente il Pacetti ha colpito la porta dello spogliatoio dell’arbitro. Ciò posto, la Corte ritiene eccessiva la squalifica inflitta dal G.S. e ritiene equo ridurla a quattro giornate di gara. Il reclamo relativo alla posizione del calciatore Chiavolini Leonardo è inammissibile per difetto assoluto di motivazione così come previsto dall’art.33 comma 6 C.G.S. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: riduce la squalifica inflitta al calciatore Ientile Marco a sei giornate effettive di gara; riduce la squalifica inflitta al calciatore Pacetti Matteo a quattro giornate effettive di gara; dichiara inammissibile il reclamo relativo al calciatore Chiavolini Leonardo. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it