COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 06.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TAVERNELLE CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TAVERNELLE CALCIO – TERNI EST DISPUTATA A TAVERNELLE IL 21.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA ILLEGITTIMITA’ DELLA DELIBERA DEL G.S.– RIAMMISSIONE ALLA COPPA PRIMAVERA RELATIVO AL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 06.02.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TAVERNELLE CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TAVERNELLE CALCIO – TERNI EST DISPUTATA A TAVERNELLE IL 21.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA ILLEGITTIMITA’ DELLA DELIBERA DEL G.S.– RIAMMISSIONE ALLA COPPA PRIMAVERA RELATIVO AL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte rileva preliminarmente che la copia del reclamo proposto dalla società A.S.D. Tavernelle Calcio non risulta essere stato inviato alla società controparte, così come espressamente previsto dall’art. 46 nr.5 del C.G.S.. Ciò determina l’inammissibilità del reclamo stesso, con conseguente integrale conferma della decisione assunta dal G.S. P.Q.M. - Dichiara il reclamo inammissibile. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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