COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA FULGINIUM A.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA GARA MASSA MARTANA – NUOVA FULGINIUM DISPUTATA A MASSA MARTANA IL 17.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A : – SQUALIFICA DEL CALCIATORE MRVOLJAK ADIS PER SEI GARE; – SQUALIFICA DEL CALCIATORE ANTONINI GABRIELE PER DUE GARE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA FULGINIUM A.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA GARA MASSA MARTANA – NUOVA FULGINIUM DISPUTATA A MASSA MARTANA IL 17.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A : - SQUALIFICA DEL CALCIATORE MRVOLJAK ADIS PER SEI GARE; - SQUALIFICA DEL CALCIATORE ANTONINI GABRIELE PER DUE GARE HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara è emerso che effettivamente il calciatore Adis Mrvoljak ha tenuto comportamento violento nei confronti di un avversario e, dopo la notifica dell’espulsione, ha tentato di entrare in contatto con l’arbitro, senza che ciò si concretizzasse. Il comportamento è meritevole di adeguata sanzione che tuttavia la Corte ritiene congruo contenere in cinque giornate di squalifica. Per quanto riguarda la posizione del calciatore Antonini Gabriele, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del disposto di cui all’art. 45, comma 3 lett. A) del C.G.S.. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: - riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Adis Mrvoljak a cinque giornate effettive di gara; - Dichiara inammissibile il reclamo relativo al calciatore Antonini Gabriele. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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