COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA FULGINIUM ASD IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIPA – NUOVA FULGINIUM DISPUTATA A S.EGIDIO IL 25.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A : – SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIOCCOLINI ANGELO PER TRE GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA FULGINIUM ASD IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIPA – NUOVA FULGINIUM DISPUTATA A S.EGIDIO IL 25.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A : - SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIOCCOLINI ANGELO PER TRE GARE; HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e all’esito dell’audizione del direttore di gara è emerso che, a gioco fermo, durante un calcio d’angolo, il calciatore Angelo Cioccolini ha strattonato un calciatore avversario e, secondo quanto riferito dall’arbitro, ha portato il pugno verso quest’ultimo, il quale è caduto a terra; l’arbitro, peraltro, non è stato in condizione di confermare se il pugno sia andato effettivamente a segno. Alla luce di quanto precede, in assenza di prova certa in merito al pugno ma solo dell’altro comportamento scorretto tenuto nei confronti dell’avversario, la Corte ritiene equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Angelo Cioccolini a due giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: - riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Angelo Cioccolini a due giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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