COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO – PONTEVECCHIO DISPUTATA AD ASSISI IL 18.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE COLANTONIO GIUSEPPE FINO AL 31/10/2015 E LA SQUALIFICA AI CALCIATORI CONSOLI ANDREA E BARATTIERI J. SEBASTIAN PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO - PONTEVECCHIO DISPUTATA AD ASSISI IL 18.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE COLANTONIO GIUSEPPE FINO AL 31/10/2015 E LA SQUALIFICA AI CALCIATORI CONSOLI ANDREA E BARATTIERI J. SEBASTIAN PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta il 05.02.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, presa visione degli atti ufficiali della gara e all’esito delle audizioni dell’arbitro, dell’assistente e della società reclamante, osserva quanto segue. Preliminarmente va osservato che ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. “la società o il tesserato possono richiedere al giudice sportivo l’esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tale caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta antisportiva commessa da altri tesserati”. Alla luce di tale disposizione, venendo alla fattispecie da scrutinare, la richiesta di visualizzazione del filmato prodotto non puo’ essere accolta essendo pacifico agli atti che coloro che sono stati sanzionati sono stati coloro che si sono resi protagonisti dei comportamenti rilevati dall’arbitro e dall’assistente nel referto e successivamente sanzionati dal giudice sportivo. In particolare, in sede di audizione, l’arbitro ha confermato il comportamento del Colantonio, seppure smussandone la gravità del fatto rispetto a quanto evidenziato nel referto e precisando che Colantonio stesso aveva poggiato la fronte alla sua senza procurargli dolore. Parimenti l’arbitro ha confermato il comportamento del Baratteri, così come il secondo assistente ha confermato il comportamento del Consoli. D’altro canto lo stesso reclamo proposto non nega la partecipazione ai fatti del Colantonio, anche se li circoscrive nelle “violenti proteste” al direttore di gara, così come non viene negata la presenza di Baratteri rispetto ai fatti sanzionati pur in presenza, anche in questo caso, di ridimensionamento dei fatti allo stesso attribuiti dall’arbitro. In definitiva non viene prospettata la completa estraneità dei tesserati sanzionati dal G.S. rispetto ai fatti (inciso “in alcun modo” contenuto nella norma sopra richiamata), bensì una mera rappresentazione degli stessi fatti diversa da quella evidenziata dall’arbitro nel referto. Fermo quanto sopra, la sanzione irrogata al Colantonio, alla luce dell’audizione dell’arbitro, appare eccessiva così che la stessa merita di essere ridotta fino al 30 giugno 2015. Si conferma, quanto al Baratteri ed al Consoli, la decisione del G.S. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: A) Riduce la squalifica all’allenatore Giuseppe Colantonio fino al 30 giugno 2015; B) Conferma nel resto la decisione del G.S.. - Dispone restituirsi la tassa reclamo
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