COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO ASD IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING TERNI – FOLIGNO DISPUTATA A TERNI IL 25.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 93 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A : – SQUALIFICA DEL CALCIATORE GOBBI CRISTIANO PER OTTO GARE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 108 del 20.02.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO ASD IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING TERNI - FOLIGNO DISPUTATA A TERNI IL 25.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 93 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A : - SQUALIFICA DEL CALCIATORE GOBBI CRISTIANO PER OTTO GARE; HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara in sede di audizione ha confermato integralmente il referto specificando a chiare note che il calciatore Gobbi Cristiano volontariamente scagliava il pallone contro un calciatore avversario colpendolo al volto; lo stesso calciatore inoltre a seguito dell’espulsione ritornava sui suoi passi apostrofando il direttore di gara con le parole già descritte e strattonandolo. Alla luce di quanto sopra la decisione del G.S. deve essere confermata. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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