COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20.02.2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Nei Confronti di : FERJANI Hamadi calciatore affinchè risponda: – per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10 comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 6, della N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014/2015 per la società ASD Giove senza averne titolo come descritto nella parte motiva.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 108 del 20.02.2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Nei Confronti di : FERJANI Hamadi calciatore
affinchè risponda: - per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10 comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 6, della N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014/2015 per la società ASD Giove senza averne titolo come descritto nella parte motiva. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento nr. 3312/91pf14 15 AA/ac, datato 14 novembre 2014, ritualmente comunicato alle parti, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, il calciatore FERJANI Hamadi per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati. All’udienza di trattazione del 29 gennaio 2015 era presente l’Avv. Giuseppe Patassini, in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, mentre non era presente l’incolpato anche seppur regolarmente convocato. Il rappresentate della Procura Federale, all’esito della discussione, concludeva affinchè fosse dichiarata la responsabilità dell’incolpato con l’applicazione allo stesso della sanzione di mesi tre di squalifica. L'impianto accusatorio prende origine dalla nota del Segretario dell'Ufficio Tesseramento della FIGC, datata 25/08/2014, con la quale ha segnalato la sospensione del tesseramento, precedentemente autorizzato, in favore della società ASD U.S. Giove, per il calciatore Sig. FERJANI HAMADI di nazionalità tunisina. In particolare è stato accertato che: a corredo della richiesta di tesseramento della società ASD U.S. Giove, vi era una dichiarazione del medesimo calciatore, con la quale attestava "di non essere mai stato tesserato da nessuna squadra di calcio in Tunisia ne in nessun altro paese; dalla documentazione della Federazione di Calcio Tunisina si evinceva che, al contrario, il calciatore FERJANI HAMADI era stato tesserato per il club " ASSOCIATIO SPORTIVE DE MAHRES" ed alla stessa regolarmente affiliato. Orbene, rileva questa Commissione che all'esito delle indagini svolte dalla Procura Federale è sostanzialmente emersa la fondatezza di quanto riferito nella nota dell'Ufficio Tesseramento della FIGC. In considerazione di quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i fatti posti in essere dal calciatore FERJANI HAMADI integrino le violazioni al medesimo ascritte e che conseguentemente, accertata la responsabilità dell'incolpato, il citato calciatore debba essere sanzionato con tre mesi di squalifica. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dichiara il calciatore FERJANI HAMADI colpevole in ordine agli addebiti al medesimo ascritti disponendo nei suoi confronti l'applicazione della sanzione di tre mesi di squalifica. Così deciso in Perugia il 19 febbraio 2015
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