COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 12/CDT del 01/08/2014 per il 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A DEL PRESIDENTE DELLA POL. GAETA, SIG. BELALBA MARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 NOIF E DELLA SOCIETÀ POL. GAETA SRL AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 12/CDT del 01/08/2014 per il 30.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A DEL PRESIDENTE DELLA POL. GAETA, SIG. BELALBA MARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 NOIF E DELLA SOCIETÀ POL. GAETA SRL AI SENSI DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Con propria ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale 139/CDT del 17-1-2014, questa Commissione rimetteva gli atti del procedimento emarginato alla Procura Federale, per verificare la rispondenza tra di una quietanza presentata dalla società deferita quale dimostrazione del saldo di quanto dovuto, a seguito di decisione del collegio arbitrale, al calciatore Vagnaduzzo Matias, ed i flussi bancari relativi, trattandosi di pagamento superiore ai mille euro. La Procura Federale rimetteva le risultanze degli accertamenti deferiti con nota del 16-7-2014. Con la nota indicata, l’Organo inquirente rilevava innanzitutto come il calciatore Vegnaduzzo avesse rimesso in data 7 ottobre 2013 una nota con la quale disconosceva la firma di sottoscrizione della quietanza presentata dalla Pol. Gaeta. A seguito di tale denuncia si apriva ulteriore procedimento innanzi alla Procura Federale, rubricato con il numero 231 pf 13/14, che veniva sospeso a seguito della ricezione della richiesta di approfondimenti istruttori di cui al presente procedimento. La Procura Federale espletava quindi gli accertamenti richiesti, dai quali emergeva che, secondo quanto dichiarato dal presidente della società deferita, oggetto anch’esso del presente procedimento, la somma dovuta al calciatore Vegnaduzzo sarebbe stata pagata in contanti ed i denari sarebbero stati affidati per il pagamento ad un dirigente di cui, al momento, asseriva di non ricordare l’identità. Inoltre, non veniva consegnata l’originale della quietanza, per verificarne la genuinità, in quanto si dichiarava essere stata smarrita. Da un controllo “prima facie” operato dagli inquirenti, infine, si mostrava l’identità della firma apposta sulla quietanza con altra firma presente sul passaporto del calciatore, il che faceva presupporre che sulla fotocopia della quietanza si fosse operato con il “copia – incolla” aggiungendo la firma fotocopiata dal passaporto. A fronte delle risultanze istruttorie, considerata l’inverosimile giustificazione adottata dalla deferita per giustificare l’assenza di flussi di pagamento tracciabili, gli addebiti mossi ai deferiti appaiono pienamente provati senza neppure sfiorare la questione dell’apocrifia della firma apposta sulla quietanza esibita nel giudizio e che formerà oggetto di altro procedimento. Quoad poenam, ricordando le richieste avanzate in sede di discussione del deferimento dal rappresentante della Procura Federale di 2 punti di penalizzazione ed € 300,00 di ammenda per la Società GAETA e di sei mesi di inibizione per il Presidente BELALBA MARIO, va affermato che, a parere della Commissione, la Procura Federale non ha correttamente invocato la normativa di riferimento. Considerando che la disposizione dell’articolo 94 ter delle NOIF fa riferimento, per un evidente difetto di coordinamento del testo, ad un articolo 7 comma 6 bis del CGS non più esistente e comunque ad un articolo che regola e sanziona fattispecie del tutto diverse, la normativa sanzionatoria va ricercata nell’articolo 8 comma 9 CGS che recita testualmente: “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”. La disposizione citata si colloca sul piano sistematico come normativa speciale e, quindi, da applicare nel caso concreto, in quanto contempla espressamente la fattispecie del deferimento che attiene appunto alla violazione di un lodo del collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche. Quindi la Società non risponde per le violazioni dei propri tesserati, in modo oggettivo o diretto, ex articolo 4 comma 1 e 2 CGS, ma per una violazione propria, intendendo nella specie obbligata al comportamento non il rappresentante ma la società che ne risponde in proprio. Corrobora tale interpretazione la lettura del successivo comma 10 dell’articolo 8 del CGS che punisce i tesserati che “partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti”, dimostrando quindi che si tratta di due violazioni autonome che coesistono con pene edittali minime stabilite. Non si tratta quindi, nel caso della Società, di responsabilità per fatto alieno ma per fatto proprio, mentre per i tesserati si tratta di una responsabilità non collegata alla funzione, ma all’attività effettivamente espletata nella commissione dell’illecito, tanto è vero che la sanzione è rivolta indistintamente a tutte le categorie di soci, dirigenti e rappresentanti previste dallo Statuto Federale. Ciò detto, ritiene la Commissione che, nel caso di specie, alla luce dei precedenti già adottati nel caso di adempimento tardivo, non si possa contenere la sanzione nel minimo edittale, in quanto l’adempimento seppur tardivo non vi è stato ed il calciatore è tuttora creditore e quindi vada applicata alla società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 1.000,00 ed al Presidente la sanzione dell’inibizione per anni uno. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di ritenere la società Pol. GAETA s.r.l. responsabile delle violazioni di cui all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF ed all’articolo 8 comma 9 del CGS, così riqualificata l’originaria incolpazione, e per l’effetto di comminarle la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel Campionato 2014-2015 e l’ammenda di € 1.000,00 Di ritenere il Sig. BELALBA MARIO responsabile delle violazioni di cui all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF ed all’articolo 8 comma 10 del CGS, così riqualificata l’originaria incolpazione, e per l’effetti di comminargli la sanzione della inibizione per anni uno. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it