COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 12 Febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.1. S.S.D. SESTO CAMPANO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.P. RIPORTATI SULC.U. N. 31 (PARTITA PERSA, PUNTO DI PENALIZZAZIONE E AMMENDA) (GARA VENAFRO – SESTO CAMPANO DEL 19.01.2015 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE GIRONE A – 1^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 12 Febbraio 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 5.2.1. S.S.D. SESTO CAMPANO – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.P. RIPORTATI SULC.U. N. 31 (PARTITA PERSA, PUNTO DI PENALIZZAZIONE E AMMENDA) (GARA VENAFRO – SESTO CAMPANO DEL 19.01.2015 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE GIRONE A - 1^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, in riferimento al provvedimento pubblicato sul C.U. n. 67 del 5 febbraio 2015, con il quale è stato disposto il rinvio della trattazione del ricorso presentato dalla società S.S.D. Sesto Campano in merito alla decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. n. 31 del 22 gennaio 2015 della Delegazione Provinciale di Isernia, sentito a chiarimento l’arbitro della gara Venafro – Sesto Campano giocata il 19 gennaio 2015, osserva quanto segue. La ricorrente chiede a codesta Corte di riconoscere l’errore tecnico dell’arbitro e, conseguentemente, di disporre la ripetizione della gara con integrale annullamento della decisione del Giudice Sportivo e delle sanzioni da questi inflitte a carico della società. Riporta i fatti che si sono verificati appena prima della decisione del direttore di gara di sospendere la partita, rappresentando che l’arbitro non ha permesso la sostituzione del calciatore iscritto in distinta con il n. 2, che si era allontanato spontaneamente dal terreno di gioco, con un altro calciatore iscritto in distinta e presente in panchina. Il ricorso, confermato integralmente in sede di audizione della società, si fonda sulle annotazioni riportate sul rapportino di fine gara, dove risulta che la sospensione della gara è stata dettata dal fatto che la società Sesto Campano si è trovata con un numero di calciatori al di sotto di quello minimo per giocare dopo l’uscita volontaria dal campo del calciatore n. 2. Tale documento, come opportunamente riportato in calce allo stampato, non è documento ufficiale di gara, ma ha una funzione prettamente informativa e di verifica delle annotazioni in esso effettuate dall’arbitro per dare modo ai dirigenti che lo sottoscrivono di poter fare osservazioni nell’immediatezza all’arbitro o per avere elementi per un preannuncio di reclamo. Nel caso in trattazione non risultano fatte osservazioni al direttore di gara e né inviato il prescritto preannuncio di reclamo necessario nei casi di fatti che vertono sulla regolarità della gara. Il ricorso deve essere rigettato, perché le risultanze degli atti ufficiali di gara, che nel caso in esame sono il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, confermate nella loro interezza dall’arbitro sentito a chiarimento, riportano come causa di sospensione della gara l’abbandono del campo da parte dei calciatori del Sesto Campano a seguito dell’intervento del dirigente accompagnatore sig. Silvestri Girolamo. Da tali atti risulta, infatti, che il suddetto dirigente è entrato in campo dopo l’espulsione del portiere intimando prima al calciatore n. 2 e poi a tutti gli altri di lasciare il campo. Sul punto la reclamante non ha scritto e riferito nulla. Ciò porta questa Corte Sportiva ad attenersi alle risultanze del supplemento di rapporto ed alle dichiarazioni rese a verbale dal direttore di gara, riconoscendo la responsabilità della società Sesto Campano per l’abbandono del campo, così modificando la motivazione della decisione del G.S.T., con conferma delle sanzioni ad essa inflitte, e riconoscendo, inoltre, la responsabilità specifica del dirigente accompagnatore per il comportamento tenuto, che ha indotto i calciatori a lasciare il terreno di gioco, con la conseguente applicazione a suo carico della sanzione della inibizione per violazione dei principi stabiliti nell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che si ritiene congrua fissare nel limite di trenta giorni. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello, rigetta il ricorso e, riconosciuta nell’abbandono del campo da parte della squadra del Sesto Campano la causa della sospensione della gara, così modificando la decisione del G.S.T., conferma a carico della società S.S.D. Sesto Campano le sanzioni inflittegli dal G.S.T. e pubblicate sul C.U. n. 31 del 22 gennaio 2015 della Delegazione Provinciale di Isernia; infligge, per le motivazioni risultanti in premessa, la sanzione della inibizione per trenta giorni al dirigente accompagnatore Silvestri Girolamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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