COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101/LND del 28/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AR.CE.FO FOOTBALL CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE QUERINI LORENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 6.11.2014 (Gara: AR.CE.FO FOOTBALL CLUB – SPORTING VELLETRI dell’ 1.11.2014 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 101/LND del 28/11/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AR.CE.FO FOOTBALL CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE QUERINI LORENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 6.11.2014 (Gara: AR.CE.FO FOOTBALL CLUB – SPORTING VELLETRI dell’ 1.11.2014 – Campionato II Categoria) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: la Società reclamante ritiene eccessiva la sanzione inflitta al calciatore ANGELUCCI, in quanto, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, questi si è limitato soltanto a protestare vivacemente nei confronti dell’arbitro, ma senza alcun atteggiamento minaccioso o violento. Esaminata la dinamica dell’episodio, così come descritto dal Direttore di gara, questa Corte ritiene che il comportamento del calciatore – il quale tentava di impedire l’estrazione del cartellino rosso, poggiando le mani sul taschino del la divisa dell’arbitro - vada ricondotto ad una forma di protesta veemente, espressa attraverso un gesto invasivo, sicuramente censurabile, ma del tutto privo di ogni intento di violenza; prova ne sia che lo stesso gesto non è stato accompagnato da alcuna espressione ingiuriosa o minacciosa. Per tale motivo, la sanzione potrà quindi essere parzialmente rivisitata, come da dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore QUERINI LORENZO al 10.12.2014, così come anticipato sul C.U. n. 96 del 21/11/2014. La tassa reclamo va restituita.
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