COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101/LND del 28/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TIME SPORT ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2015 A CARICO DELL’ALLENATORE LUCARINI PATRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 23SGS DEL 30.10.2014 (Gara: TIME SPORT ROMA – ATL. ACILIA ARL del 26.10.2014 – Campionato G.mi Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 101/LND del 28/11/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TIME SPORT ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2015 A CARICO DELL’ALLENATORE LUCARINI PATRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 23SGS DEL 30.10.2014 (Gara: TIME SPORT ROMA – ATL. ACILIA ARL del 26.10.2014 – Campionato G.mi Prov. Roma) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta , la Società interessata; Osserva quanto segue: Dal referto di gara emerge che al 34° del primo tempo il Sig. Lucarini Patrizio, allenatore della Società istante , veniva espulso per aver rivolto frasi offensive dal contenuto razzista all’indirizzo del direttore di gara. Inoltre a fine partita i sostenitori della reclamante , intonavano cori dalle espressioni razziste nei confronti dell’arbitro; a tali sostenitori si univano anche calciatori non identificati della stessa Società. La ricorrente , sentita in sede di audizione diretta, riportandosi al suo atto introduttivo, manifestava il proprio rammarico per quanto verificatosi in campo per le espressioni ingiuriose nei confronti dell’arbitro, scaturite da una cerchia di tifosi presenti sugli spalti , stesso clima che, a dir proprio, ha influenzato la serenità del direttore di gara nella ricostruzione degli eventi. Contestualmente, poneva altre sue riserve e considerazioni sulle frasi razziste, così sulle minacce, specialmente se provenienti dai suoi sostenitori come dall’allenatore assoggettato al provvedimento di squalifica, su cui manifestavano comunque fiducia; pertanto chiedeva la riduzione delle sanzioni inflitte. Il reclamo non può essere accolto. Atteso che i fatti riportati nel referto di gara, commessi sia dal pubblico di casa, come da alcuni calciatori non identificati, che dall’allenatore Lucarini, nei confronti della persona dell’arbitro, costituiscono nelle reiterate offese, un comportamento discriminatorio, integrante insulti per motivi di razza e di colore, quindi sanzionabili per l’art. 11 del C.G.S. F.I.G.C, (approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31.07.2014), come illecito disciplinare. Rilevato che le condotte offensive, si sono comunque perfezionate nel loro compiersi, con l’effettiva percezione delle espressioni stesse da parte del soggetto reputato leso, quale nella presente fattispecie, il direttore di gara, che le riporta dettagliatamente nel suo processo verbale, che costituisce , come ben noto, mezzo di piena prova ai sensi dell’art. 35 sub 1.1, del C.G.S. circa il comportamento tenuto dai tesserati in campo durante la disputa delle competizioni; Considerato altresì che le parole, le frasi, i cori, con riferimento all’origine e al colore della pelle, sono da disapprovare, essendo espressioni di una determinata subcultura e di conseguenza inaccettabili, perché indegne di una società moderna interculturale, che poi non hanno nulla a che vedere con lo sport e i suoi valori universali, e tra questi la solidarietà, l’amicizia e il rispetto dell’altro; Tanto premesso, questa Corte Sportiva DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 96 del 21/11/2014. La tassa reclamo va incamerata.
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