COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA A.S.D. VELKA TARQUINIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30-4-2014 DEL CALCIATORE CASALI LUCA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL 19-12-2013 (GARA ASD VI.VA CALCIO-VELKA TARQUINIA DEL 15-12-2013 CAMPIONATO I CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA A.S.D. VELKA TARQUINIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30-4-2014 DEL CALCIATORE CASALI LUCA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL 19-12-2013 (GARA ASD VI.VA CALCIO-VELKA TARQUINIA DEL 15-12-2013 CAMPIONATO I CATEGORIA) Con propria ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 157/CDT del 7-2-2014 l’allora Commissione Disciplinare Territoriale rimetteva gli atti del procedimento in oggetto alla Procura Federale della F.I.G.C. per accertare alcune discrepanze emerse nelle diverse versioni sui fatti in contestazione fornite dall’Arbitro in sede di referto, supplemento orale reso al Giudice Sportivo ed audizione diretta innanzi alla Commissione Disciplinare. All’esito degli accertamenti trasmessi con nota della Procura Federale del 13-10-2014, le perplessità emerse in sede di primo esame degli atti, non sono state fugate e, quindi, rimane assolutamente incerto l’elemento soggettivo della violazione contestata al calciatore Casali Luca, e cioè se il gesto di attingere l’Arbitro con della saliva al volto, sia stato volontario od involontario, seppur dettato dall’eccessiva foga con cui protestava verbalmente, a stretto contatto fisico con il direttore di gara. In presenza di tale dubbio, la decisione non può che propendere per la versione più favorevole all’incolpato, in forza dei principi generali del diritto, espressamente richiamati nel codice di Giustizia Sportiva, rafforzati nella nuova redazione oggi vigente, e quindi, affermata l’involontarietà del gesto, connotato però da una colpa cosciente, la sanzione irrogata appare comunque congrua ed adeguata alle contestazione. Il reclamo va di conseguenza respinto e la tassa reclamo incamerata Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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