COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CIVITAVECCHIA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 350 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 C5 DEL 5.11.2014 (Gara: ACTIVE NETWORK – ATL. CIVITAVECCHIA dell’ 1.11.2014 – Campionato Calcio a 5 C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CIVITAVECCHIA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 350 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 C5 DEL 5.11.2014 (Gara: ACTIVE NETWORK – ATL. CIVITAVECCHIA dell’ 1.11.2014 – Campionato Calcio a 5 C1) La Corte Sportiva d’appello territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, sentita, come da sua richiesta la Società istante; osserva quanto segue: Nel corso della gara, i sostenitori dell’ Atletico Civitavecchia C/5 , rivolgevano ad un arbitro espressioni offensive e minacce, attingendolo più volte con sputi sulla divisa. La Società, nel suo ricorso eccepiva la ricostruzione dei fatti riportati dall’arbitro nel referto, essendo questa a dir proprio, viziata da “sostanziali illogicità, contraddizioni e dinamiche non rispondenti al reale accadimento” degli eventi verificatisi. Inoltre , la reclamante, in sede di sua audizione diretta , evidenziava che in campo avverso e al suo seguito erano presenti soltanto un genitore con due bambini e il direttore generale della squadra, che non hanno minacciato ,né tanto meno sputato contro il secondo arbitro. Pertanto chiedeva l’annullamento della relativa ammenda. Il ricorso può essere accolto. Considerando gli incresciosi avvenimenti degni di ampia censura, riguardo alle minacce e agli sputi, che attingevano il 2° arbitro sulla sua divisa, perché altamente lesivi della dignità propria della Persona, in merito si rileva che il referto di gara , ( pur essendo fonte privilegiata di prova per l’art. 35 sub 1.1. del c.g.s., e comunque confermativo della storicità dei fatti addebitati agli autori dei medesimi), è nello stesso tempo generico circa le frasi precise delle riportate e avvenute minacce , considerate pesanti, ma non del tutto specificate da parte del direttore di gara. A tali situazione è pure da considerare la particolare tipologia dei luoghi teatro della vicenda, ove sono avvenute le suddette intemperanze. Tanto premesso , Pur sussistendo nella fattispecie la responsabilità oggettiva della Società istante, ad un esame generale degli accadimenti inseriti in suddetto contesto, questa Corte ritiene che si possa addivenire al una riduzione dell’ammenda inflitta per renderla più conforme a migliore giustizia. DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo ad € 200 l’ammenda a carico della Società ATLETICO CIVITAVECCHIA C5, così come anticipato sul C.U. n. 102 del 28.11.2014. La tassa reclamo va restituita.
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