COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE FEROCE FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.79 DEL 5.11.2014 (Gara: FIANO ROMANO – PRO ROMA del 1°.11.2014 – Campionato Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE FEROCE FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.79 DEL 5.11.2014 (Gara: FIANO ROMANO – PRO ROMA del 1°.11.2014 – Campionato Jun. Reg.) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, rileva preliminarmente che il reclamo non può essere esaminati in quanto inammissibile, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., stante che la sanzione inflitta all’allenatore è inferiore ad un mese. Per quanto sopra, questa Corte di Appello DELIBERA Di dichiarare il reclamo inammissibile, così come anticipato sul C.U. n. 91 del 14.11.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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