COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SERPENTARA BELLEGRA OLEVANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2015 A CARICO DEL CALCIATORE MILANA LUCIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.75 DEL 30.10.2014 (Gara: SERPENTARE BELLEGRA OLEVANO – PRO CISTERNA del 25.10.2014 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SERPENTARA BELLEGRA OLEVANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2015 A CARICO DEL CALCIATORE MILANA LUCIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.75 DEL 30.10.2014 (Gara: SERPENTARE BELLEGRA OLEVANO – PRO CISTERNA del 25.10.2014 – Campionato Jun. Reg. B) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: le argomentazioni avanzate dalla società SERPENTARA BELLEGRA OLEVANO, che minimizza il comportamento del calciatore MILANA, riconducendolo ad un gesto di stizza per l’espulsione, non hanno margini di fondamento, in quanto dagli atti ufficiali si rileva che lo stesso calciatore ha raccolto il pallone da terra, calciandolo contro l’arbitro e colpendolo ad un gomito, manifestando quindi la piena volontarietà della sua condotta. Tanto premesso, stante l’inattendibilità delle doglianze della ricorrente, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la sanzione adottata dal Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 91 del 14.11.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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