COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POSTA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANGELINI DANIELE E FINO AL 30.11.2016 A CARICO DEL CALCIATORE ANGELINI PAOLO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 88 DEL 13.11.2014 (Gara: POSTA CALCIO – AZZURRA GRECCIO del 9.11.2014 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POSTA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANGELINI DANIELE E FINO AL 30.11.2016 A CARICO DEL CALCIATORE ANGELINI PAOLO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 88 DEL 13.11.2014 (Gara: POSTA CALCIO – AZZURRA GRECCIO del 9.11.2014 – Campionato II Categoria) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Ascoltato, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, ascolta: la Società Sportiva POSTA CALCIO ha proposto reclamo chiedendo nelle conclusioni l’annullamento del provvedimento della perdita della gara per 0 – 3 e la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori ANGELINI DANIELE e ANGELINI PAOLO. Pone in evidenza la ricorrente che gli episodi verificatisi nel corso della gara, sono attribuibili esclusivamente alla incapacità ed inesperienza dell’arbitro, il quale riportava nel proprio rapporto, fatti non rispondenti al vero e che, sostanzialmente, il calciatore ANGELINI DANIELE, portiere della squadra, veniva colpito e rimaneva a terra dolorante, senza che l’arbitro intervenisse per interrompere il giuoco. Dopodichè il calciatore ANGELINI DANIELE chiedeva spiegazioni all’arbitro, forse con toni un po’ accesi, ma senza toccare in alcun modo l’arbitro. Interveniva in tale frangente il calciatore ANGELINI PAOLO, anch’egli per chiedere spiegazioni sull’espulsione del compagno di squadra con atteggiamento minaccioso, ma non trattenendo in alcun modo l’arbitro in più occasioni , così come indicato nel referto arbitrale. Alla luce di quanto sopra, chiede la reclamante che non gli venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ed una congrua riduzione delle sanzioni comminate ai calciatore ANGELINI DANIELE ed ANGELINI PAOLO. Questa Corte sportiva di Appello, preliminarmente, fa presente che la richiesta di annullamento della perdita della gara non può essere presa in considerazione, in quanto la Società POSTA CALCIO non ha trasmesso copia del ricorso alla Società avversaria, disattendendo il contenuto della norma di cui all’art. 46 comma 5 del C.G.S., che stabilisce, nei casi in cui una Società chiede la modifica di un risultato di un incontro è tenuta a contesuale invio del ricorso alla controparte. In merito alle sanzioni inflitte ai due calciatori ANGELINI PAOLO e ANGELINI DANIELE, questa Corte Sportiva, esaminati attentamente gli atti ed ascoltato l’arbitro, il quale ha precisato con dovizia di particolari, il comportamento dei due calciatori ANGELINI – ANGELINI DANIELE (portiere) dopo aver subito un fallo da un attaccante avversario, si avvicinava di corsa verso l’arbitro, poggiando il proprio petto contro quello del direttore di gara con forza e chiedendo spiegazioni sulla decisione. Veniva quindi espulso per il comportamento minaccioso tenuto nei confronti dell’arbitro e a quel punto si avvicinava di corsa il calciatore ANGELINI PAOLO, fratello del portiere, il quale afferrava con entrambe le mani con violenza la divisa dell’arbitro, nonché la pelle sottostante, strattonandolo ripetutamente e spingendolo lo faceva urtare con la schiena contro il palo della porta, causandogli dolore, per cui era costretto successivamente a ricorrere a cure ospedaliere. Da tutto ciò si evince chiaramente che i fatti si sono svolti in maniera totalmente diversa da quelli riportati dalla ricorrente nel proprio ricorso e che in tali situazioni, a mente dell’art. 35 del C.G.S. prevale il contenuto del referto arbitrale. Le sanzioni inflitte appaiono del tutto congrue, rispetto ai comportamenti dei due tesserati e che, pertanto, non sono condivisibili le motivazioni addotte dalla ricorrente nel reclamo in oggetto. Tutto ciò premesso, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U. n. 110 del 5.12.2014. La tassa reclamo va incamerata
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