COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANALE MONTERANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PANNACCI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 34 DEL 20.11.2014 (Gara: S. PIO X – CANALE MONTERANO del 16.11.2014 – Campionato Allievi Prov. Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANALE MONTERANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PANNACCI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 34 DEL 20.11.2014 (Gara: S. PIO X – CANALE MONTERANO del 16.11.2014 – Campionato Allievi Prov. Viterbo) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo della Società CANALE MONTERANO in cui si sostiene che il calciatore PANNACCI LUCA abbia colpito un avversario solamente con una spinta, per cui si chiede una riduzione della sanzione, considerata eccessiva, rispetto all’accaduto. Letti gli atti ufficiali, dai quali si deduce che il PANNACCI ha colpito un avversario con un pugno al volto, dopo aver subito un fatto; considerato che il gesto del citato calciatore non ha sortito conseguenza per l’avversario da lui colpito, la sanzione inflitta può essere lievemente ridimensionata, pertanto questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo a 3 gare la squalifica a carico del calciatore PANNACCI LUCA, così come anticipato sul C.U. n. 110 del 5.12.2014. La tassa reclamo va restituita.
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