COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ STERPARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ZANGRILLI ERMANNO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 23 DEL 27.11.2014 (Gara: POFI – STERPARO del 23.11.2014 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ STERPARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ZANGRILLI ERMANNO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 23 DEL 27.11.2014 (Gara: POFI - STERPARO del 23.11.2014 – Campionato III Categoria Frosinone) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società STERPARO chiede, in subordine ad un eventuale annullamento, una sostanziale riduzione della squalifica per 5 gare inflitta al calciatore ZANGRILLI ERMANNO in primo grado, assumendo che il comportamento dello stesso, sarebbe dovuto allo stato di tensione in cui egli si trovava, per cui i suoi gesti e parole – non rivolte all’arbitro - si caratterizzerebbero in momenti di stizza; letti gli atti ufficiali, dai quali si rileva che lo ZANGRILLI ha assunto una condotta gravemente disdicevole verso il direttore di gara, rivolgendogli insulti e minacce e mimando il lancio della maglia contro di lui; considerato, peraltro, che i gesti e le espressioni del citato calciatore, pur inaccettabili, offrono tuttavia un leggero margine per una rivisitazione della squalifica , questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo a 4 gare la squalifica a carico del calciatore ZANGRILLI ERMANNO, così come anticipato sul C.U. n. 110 del 5.12.2014. La tassa reclamo va restituita.
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