COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE CECCHINI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 88 DEL 13.11.2014 (Gara: SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO – MONTEFIASCONE dell’ 8.11.2014 – Campionato Jun Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE CECCHINI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 88 DEL 13.11.2014 (Gara: SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO - MONTEFIASCONE dell’ 8.11.2014 – Campionato Jun Reg. B) La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del calciatore CECCHINI ALESSIO assumendo che la sua condotta minacciosa e offensiva verso l’arbitro non sarebbe stata reiterata poiché, a fine gara, avrebbe tentato di avvicinare il direttore di gara al solo fine di porgere le proprie scuse per il comportamento tenuto durante la partita; ascoltata, come da richiesta, la società interessata; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale e valutata la dinamica dei fatti; rilevato che la squalifica a carico del calciatore CECCHINI ALESSIO per il comportamento offensivo e fortemente minaccioso nei confronti dell’arbitro, seppur censurabile e della cui gravità la reclamante dà atto, porgendo le proprie scuse in sede di ricorso, possa essere ricondotta entro limiti di minore entità. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA di accogliere il reclamo riducendo al 31.1.2015 la squalifica a carico del calciatore CECCHINI ALESSIO, così come anticipato sul C.U. n. 110 del 5.12.2014. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it