COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CREMOLINI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 DEL 19.11.2014 (Gara: GAETA – VIGOR PERCONTI del 15.11.2014 – Campionato Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CREMOLINI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 DEL 19.11.2014 (Gara: GAETA – VIGOR PERCONTI del 15.11.2014 – Campionato Jun. Reg.) La Società VIGOR PERCONTI contestando la decisione con cui il Giudice di primo grado, ha inflitto la squalifica fino al 31.12.2014 al calciatore CREMOLINI FRANCESCO, assume che lo stesso avrebbe solamente poggiato la testa su quella dell’allenatore avversario, senza causargli lezioni. Per tale motivo, chiede una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva in rapporto all’episodio. Dalla lettura degli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – emerge, per contro, che il CREMOLINI, a fine gara, ha colpito con una testata l’allenatore della squadra avversaria, provocandogli una leggera ferita all’arcata sopraccigliare destra. Tanto premesso, considerata l’inattendibilità delle lamentele della reclamante, nonché la congruità della sanzione in rapporto al deprecabile gesto, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 110 del 5.12.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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