COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICO MATTEO (TESS. SANSA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 40 SGS DEL 27.11.2014 (Gara: SANSA F.C. – SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO del 23.11.2014 – Campionato G.mi Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICO MATTEO (TESS. SANSA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 40 SGS DEL 27.11.2014 (Gara: SANSA F.C. – SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO del 23.11.2014 – Campionato G.mi Reg.) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe osserva: il padre del calciatore FEDERICO MATTEO, ricorre avverso la decisone del Giudice di primo grado, con la quale viene irrogata la sanzione fino al 31.3.2015, a carico del giovane calciatore, per aver rivolto all’arbitro espressione irriguardosa, tentando altresì di aggredirlo senza riuscirvi e, nell’occasione, gli lanciata contro una bottiglietta d’acqua, senza colpirlo. Nel ricorso, preliminarmente, viene ammessa la responsabilità del calciatore nei confronti dell’arbitro, al quale presenta le dovute scuse. Il papà del calciatore riconosce di aver contribuito , insieme ad altri genitori, ad esacerbare gli animi, indisponendo così l’arbitro, e che il ragazzo era consapevole che avrebbe subito una giusta ed adeguata sanzione, ma solo per le espressioni irriguardose, e non per gli altri episodi riportati dall’arbitro nel proprio rapporto. Nel respingere tali accuse chiede, comunque, il ricorrente, un provvedimento più adeguato rispetto all’andamento dei fatti accaduti. Questa Corte Sportiva di Appello, tenuto conto che la reazione del calciatore in campo è stata molto probabilmente causata in reazione dell’atteggiamento, non certo sportivo, dei genitori presenti sugli spalti, nei confronti dell’arbitro dell’incontro, ritiene che il comportamento del calciatore FEDERICO MATTEO, certamente deprecabile, possa essere sanzionato in una misura lievemente minore, pertanto DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo al 28.2.2015 la squalifica del calciatore FEDERICO MATTEO, così come anticipato sul C.U. n. 110 del 5.12.2014. La tassa reclamo va restituita.
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