COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/LND del 19/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 DEL 30.10.2014 (Gara: SAN LORENZO – COLFELICE del 26.10.2014 – Campionato II Categoria) RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLFELICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 DEL 30.10.2014 (Gara: SAN LORENZO – COLFELICE del 26.10.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/LND del 19/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 DEL 30.10.2014 (Gara: SAN LORENZO – COLFELICE del 26.10.2014 – Campionato II Categoria) RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLFELICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 DEL 30.10.2014 (Gara: SAN LORENZO – COLFELICE del 26.10.2014 – Campionato II Categoria) La Società COLFELICE con il reclamo proposto, ed anche in sede di audizione, ha fatto presente che la decisione adottata dall’arbitro di sospendere la gara, è stata determinata essenzialmente dall’invasione di campo dei sostenitori e dirigenti della Società SAN LORENZO, i quali minacciavano gravemente quasi tutti gli atleti della loro squadra ed i dirigenti intervenuti per sedare la zuffa e, nell’occasione, veniva anche colpito con calci e pugni il portiere della squadra di casa, per cui ritiene, anche, che debba essere depennata l’ammenda di € 100 comminatagli dal Giudice di prime cure. La Società SAN LORENZO, nel proprio reclamo, pone in evidenza, dopo aver preso visione degli atti di gara, che quanto scrive l’arbitro nel proprio rapporto, non risulta veritiero, perché non è esatto che, al 40mo del secondo tempo, dopo i fatti accaduti in campo, riportati nel Comunicato Ufficiale in epigrafe, la squadra si sarebbe venuta a trovare con 6 calciatori utili, per cui la gara veniva definitivamente sospesa. Precisa, altresì, la ricorrente che le persone erano entrate in campo, successivamente ai tre fischi di chiusura dell’incontro decretato dall’arbitro, solo per segnalargli che non esistevano i presupposti per la decisione presa. Chiede, quindi, la Società SAN LORENZO, per i fatti così come si sono svolti, la vittoria a tavolino per 0 – 3, in quanto la Società che è rimasta in campo con soli 6 calciatori è solamente la squadra ospite. Questa Corte Sportiva di Appello, riuniti per connessione i reclami, ha preliminarmente verificato, con particolare attenzione, l’esattezza del numero di calciatori delle due squadre che, in effetti, avrebbero potuto continuare la gara sulla base di quanto descritto nel referto arbitrale. E’ stato rilevato, infatti, che per la Società COLFELICE, i calciatori che al 40mo del secondo tempo avrebbero partecipato alla zuffa con calciatori dell’altra squadra sono stati LANCIA FABRIZIO, DE VITA SIMONE, ROCCIA DANILO e CEGLIA VINCENZO, mentre il calciatore DI ADAMO GIAMMARCO, pur partecipando alla zuffa, era stato sostituito al 33mo del secondo tempo con EVANGELISTA ADRIANO, per cui in effetti la Società COLFELICE aveva a disposizione 7 calciatori utili per poter proseguire la gara. Per quanto riguarda la Società SAN LORENZO, è stato rilevato che i calciatori partecipanti alla zuffa, sono stati FLAGIELLO LUIGI, CORELLI ALESSANDRO, IONTA DOMENICO e MELIA GIOVANNI, mentre DI PASTENA, pur prendendo parte attiva alla zuffa era stato sostituito al primo minuto del secondo tempo con NERI ALESSANDRO e gli altri calciatori ALVINO MARIO, indicato in distinta con il numero 0, e CAPPELLI PASQUALE con il n. 3, non prendevano parte attiva al giuoco in quanto calciatori in panchina, ma partecipavano alla zuffa creatasi in campo. Quindi anche la Società SAN LORENZO, come la Società COLFELICE, aveva a disposizione n. 7 calciatori utili per la prosecuzione dell’incontro. Questo Organo di Giustizia Sportiva, pur prendendo atto di quanto sopra, dall’esame del referto arbitrale, ha rilevato che l’arbitro, nel proprio rapporto, indica tra i motivi della sospensione, non solo l’inferiorità numerica dei calciatori di entrambe le squadre (tra l’altro non rispondente al vero, dopo l’analisi di cui sopra), ma anche la mancanza di quelle condizioni che sono necessarie per una prosecuzione normale dell’incontro, a seguito dei gravi comportamenti tenuti in campo dai calciatori delle due squadre e dai dirigenti stessi, sanzionati adeguatamente dal competente Giudice Sportivo. Va anche posto all’attenzione che la magistratura sportiva, per casi analoghi a quelli in esame, ha sempre sostenuto che la sospensione di un incontro non deve avvenire esclusivamente allorché si verifichi un inferiorità numerica di calciatori rispetto al numero regolamentare, ma anche nei casi in cui la situazione ambientale e comportamentale degli atleti in campo, non offrono più quelle garanzie all’arbitro di tranquillità e serenità alla base per una direzione arbitrale regolamentare. Detto tutto ciò, questa Corte sportiva di appello DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 116 del 12.12.2014. Le tasse reclamo vanno incamerate.
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