COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/LND del 19/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE LUDOVICI FRANCESCO (TESS. ATL. FIUGGI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 25 DEL 27.11.2014 (Gara: ATLETICO FIUGGI – TORRICE del 23.11.2014 – Campionato Allievi Prov. Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 122/LND del 19/12/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO DEL CALCIATORE LUDOVICI FRANCESCO (TESS. ATL. FIUGGI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 25 DEL 27.11.2014 (Gara: ATLETICO FIUGGI - TORRICE del 23.11.2014 – Campionato Allievi Prov. Frosinone) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali osserva quanto segue: i genitori del minore Ludovici Francesco ricorrevano avverso la decisione emessa dal giudice di 1° grado, con la quale veniva irrogata al giovane calciatore, la squalifica sino al 31/12/2015 per aver, in qualità di assistente arbitrale di parte, colpito, due volte, a gioco fermo, con la bandierina, un giocatore della squadra avversaria e rivolto, successivamente, a quest’ultimo, un’espressione offensiva. Parte ricorrente chiedeva una riduzione della sanzione assumendo di essere entrato sul terreno di gioco, unicamente, per dividere due giocatori delle opposte squadre e di non aver colpito, con la bandierina, il giocatore della squadra avversaria, ma , unicamente, per pararsi dai colpi inferti, con mani e piedi, da quest’ultimo. Dalla lettura del dettagliato referto arbitrale, fonte primaria di prova ex art. 35 C.G.S., emerge , per contro, che il Ludovici, entrato sul terreno di gioco, in qualità di assistente arbitrale di parte, colpiva, con l’asta della bandierina e precisamente la prima sul viso e la seconda sul braccio sinistro, un giocatore del Torrice causandogli, in entrambi i casi, forte dolore; successivamente indirizzava, nei confronti di quest’ultimo, un’espressione offensiva. Considerato, peraltro, che la condotta del Ludovici non produceva alcun ulteriore nocumento, oltre al temporaneo arrossamento sul viso e sul braccio del giocatore avversario e pur ritenendo, sempre, inaccettabile sia il gesto violento che l’espressione offensiva manifestata dal citato giocatore, si ritiene di poter rivedere la squalifica per rapportarla all’effettiva gravità dei fatti commessi. Per tali motivi questa Corte DELIBERA di accogliere il reclamo riducendo al 30/06/2015 la squalifica a carico del calciatore Francesco Ludovici, così come anticipato sul C.U. n. 116 del 12/12/2014. La tassa reclamo va incamerata.
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