COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/LND del 19/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE RISPOLI DOMENICO (TESS. PONZA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 99 DEL 27.11.2014 (Gara: PONZA – VIS CEPRANO del 23.11.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/LND del 19/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE RISPOLI DOMENICO (TESS. PONZA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 99 DEL 27.11.2014 (Gara: PONZA – VIS CEPRANO del 23.11.2014 – Campionato II Categoria) Il Calciatore RISPOLI DOMENICO, nel ricorso presentato a questa Corte Sportiva di appello territoriale, ha obiettato che quanto asserisce l’arbitro nel proprio rapporto, va considerato in una ottica diversa rispetto al reale accadimento dei fatti. Al termine della partita, non avendo l’arbitro indicato il tempo di recupero, il ricorrente, in qualità di capitano, rappresentava all’arbitro che non aveva concesso il previsto recupero, il ricorrente, in qualità di capitano, rappresentava all’arbitro che non aveva concesso il previsto recupero. In tale circostanza, sostiene il RISPOLI che non vi è stata, da parte sua, alcun gesto connotato di violenza nei confronti dell’arbitro. Questa Corte Sportiva di Appello, ha valutato, alla luce delle considerazioni suesposte, che il comportamento del calciatore RISPOLI, possa essere valutato come un gesto di eccessiva protesta, che non determina alcun danno fisico alla persona dell’arbitro. Ed è per tale motivo che questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure possa essere lievemente ridimensionata e ricondotta entro limiti di minore entità. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo a 3 gare la squalifica a carico del calciatore RISPOLI DOMENICO, così come anticipato sul C.U. n. 116 del 12.12.2014. La tassa reclamo va restituita.
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