COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/LND del 19/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA ITRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CASO VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 99 DEL 27.11.2014 (Gara: NUOVA ITRI – POLASD AGORA del 22.11.2014 – Campionato Jun. Reg. B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 122/LND del 19/12/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA ITRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CASO VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 99 DEL 27.11.2014 (Gara: NUOVA ITRI – POLASD AGORA del 22.11.2014 – Campionato Jun. Reg. B) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società NUOVA ITRI, contestando la decisione con cui il Giudice di prime cure ha inflitto 4 giornate di squalifica al calciatore CASO VALERIO, assume che il citato calciatore non avrebbe colpito l’avversario, lascia in dubbio le sue parole offensive verso l’arbitro, e chiede , quindi l’annullamento della sanzione o quanto meno una sua riduzione. Letti gli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), dai quali si rileva che il CASO, espulso per grave fallo di gioco, colpiva l’avversario oggetto del gesto con ripetuti sia pur lievi calci, ed ingiuriava l’arbitro; considerato che, alla luce di quanto sopra, le doglianze della ricorrente si dimostrano prive di fondamento e adeguata la squalifica, questa Corte Sportiva DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 116 del 12.12.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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