COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/LND del 19/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA A.S.D. SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 12.12.2014 DEL CALCIATORE FAIENZA GIANLUCA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D., CON C.U. N. 36 S.G.S. DEL 13.11.2014 (GARA : VITERBESE CASTRENSE – A.S.D. SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO dell’ 08.11.2014, – Camp. Allievi Reg. Fascia B )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/LND del 19/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA A.S.D. SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 12.12.2014 DEL CALCIATORE FAIENZA GIANLUCA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D., CON C.U. N. 36 S.G.S. DEL 13.11.2014 (GARA : VITERBESE CASTRENSE - A.S.D. SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO dell’ 08.11.2014, - Camp. Allievi Reg. Fascia B ) La Corte Sportiva di appello territoriale visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, sentita la ricorrente come da sua richiesta, osserva quanto segue: Dal referto di gara emerge che al 21’ del secondo tempo , veniva espulso per doppia ammonizione il calciatore Faienza Gianluca . Questi, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all’arbitro frasi ingiuriose e minacciose, ancora con atteggiamento intimidatorio, tentava di avvicinare l’arbitro ma senza riuscirvi per l’intervento delle forze dell’ordine. La Società , nel suo ricorso, come pure ribadito in sede di sua audizione diretta, escludeva categoricamente che il proprio tesserato, avesse rivolto al direttore di gara, ne’ parole ingiuriose , tanto meno minacce , pur manifestando lo stesso calciatore, la sua sorpresa per le due ammonizioni subite e limitandosi soltanto al termine dell’incontro, a chiedere delle semplici spiegazioni in merito alla sua espulsione , senza altra contestazione. Nel contempo, l’istante precisava che sul campo non vi era alcuna presenza della forza pubblica; quindi nelle sue conclusioni chiedeva la riduzione della squalifica inflitta. Il reclamo può essere accolto. Si ritiene che la condotta minacciosa e offensiva del Faienza , certamente da disapprovare, nei confronti della persona dell’arbitro, è scaturita da un’eccessiva reazione ed impeto incontrollato del giocatore verso un provvedimento reputato da lui ingiusto, in un momento critico della gara. Inoltre è pure da escludersi ,(per quanto riportato nel referto dell’arbitro e come da lui stesso ribadito in sede di sua audizione), qualsivoglia contatto fisico con il direttore di gara, grazie anche al pronto intervento di una persona in borghese, che mostrando il proprio tesserino si qualificava come appartenente alle forze dell’ordine, Per tali riportati motivi, a giudizio di questa Corte , si può addivenire ad una limitata riduzione della squalifica inflitta onde renderla più equa per migliore giustizia. Pertanto DELIBERA Di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica del calciatore Faienza Gianluca al 05.12.2014,così come anticipato sul C.U. n. 110 del 5.12
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it