COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. S. ANGELO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 900 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 87 DEL 12.11.2014 (Gara: POL. S. ANGELO ROMANO – LA SABINA del 9.11.2014 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. S. ANGELO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 900 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 87 DEL 12.11.2014 (Gara: POL. S. ANGELO ROMANO – LA SABINA del 9.11.2014 – Campionato Promozione) La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società, l’arbitro ed il commissario di campo Sig. Luciano Forte osserva quanto segue. La società ricorrente evidenziava nel proprio scritto difensivo l’eccessività della sanzione comminata poggiando la propria difesa su una ricostruzione dei fatti non totalmente corrispondente al vero. Inoltre evidenziava che il commissario di campo, nel proprio referto, nulla aveva menzionato rispetto a quanto invece descritto dal direttore di gara nel proprio referto. La Corte Sportiva, dopo aver udito il Presidente della società ricorrente che sostanzialmente si è riportato al proprio ricorso, il direttore di gara nonché il commissario di campo non può che censurare il comportamento del pubblico del S. Angelo Romano in particolare per i comportamenti discriminatori tenuti nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria. E’ pur vero che, a parziale giustificazione dei ricorrenti, non tutto il pubblico presente all’incontro si è reso partecipe dei cori discriminatori ma solo un ridottissimo numero di sostenitori del S. Angelo Romano. Per quanto riguarda il lancio di fumogeni d parte dei sostenitori del S. Angelo Romano anche tale circostanza viene pienamente confermata sia dal direttore di gara che dal commissario di campo in sede di audizione. Alla luce di quanto sopra rappresentato si ritiene di poter ridurre la sanzione comminata. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo l’ammenda a carico della reclamante ad € 500,00, così come anticipato sul C.U. n. 123 del 19.12.2014. La tassa reclamo va restituita.
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