COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ INDOMITA POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2015 A CARICO DEL CALCIATORE BERTINI IVAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 107 DEL 4.12.2014 (Gara: ATL. BAINSIZZA – INDOMITA POMEZIA del 30.11.2014 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ INDOMITA POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2015 A CARICO DEL CALCIATORE BERTINI IVAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 107 DEL 4.12.2014 (Gara: ATL. BAINSIZZA – INDOMITA POMEZIA del 30.11.2014 – Campionato I Categoria) La Corte Sportiva d'Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al calciatore Bertini, in quanto quest'ultimo dopo essere stato espulso per aver colpito con un pugno un avversario, ha soltanto protestato verbalmente nei confronti dell'Arbitro, senza avere alcun contatto fisico con lo stesso. Nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l'Arbitro ha riferito che alla notifica del provvedimento di espulsione, il calciatore Bertini si era avvicinato con atteggiamento minaccioso e lo aveva strattonato più volte, appoggiando inoltre la sua fronte contro quella del Direttore di gara. Censurato tale comportamento, questa Corte ritiene tuttavia che i gesti invasivi compiuti dal calciatore nei confronti dell'Arbitro, vadano ricondotti ad un atteggiamento di protesta espressa in maniera veemente, ma senza alcun intento di violenza. Per tale motivo la sanzione potrà quindi essere parzialmente rivisitata, anche allo scopo di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo al 28.2.2015 la squalifica a carico del calciatore BERTINI IVAN, così come anticipato sul C.U. n. 123 del 19.12.2014. La tassa reclamo va restituita.
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