COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ IL PONTE C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 26 C5 DEL 20.11.2014 (Gara: LAZIO C5 – IL PONTE C5 del 23.11.2014 – Campionato Allievi C5 Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ IL PONTE C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 26 C5 DEL 20.11.2014 (Gara: LAZIO C5 – IL PONTE C5 del 23.11.2014 – Campionato Allievi C5 Roma) La Corte Sportiva d'Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante, che ha stigmatizzato il comportamento dei propri sostenitori, ha chiesto tuttavia una riduzione della sanzione pecuniaria, anche in considerazione del fatto che l'atteggiamento offensivo nei confronti dell'Arbitro è stato posto in essere soltanto da una persona, e precisamente dal papà di un calciatore della Soc. Il Ponte. Nel rapporto di gara l'Arbitro ha descritto in maniera dettagliata il comportamento dei sostenitori della Soc. Il Ponte ed in particolare di due tifosi i quali per tutta la durata dell'incontro avevano rivolto all'Arbitro volgari offese e pesanti minacce, estese anche agli Organi Federali, uno dei tifosi aveva inoltre colpito con un violento calcio una parte della balaustra in plastica della recinzione facendola cadere in campo. I predetti sostenitori avevano rivolto inoltre insulti e minacce anche al Designatore arbitrale e all'Osservatore arbitrale, presenti in tribuna, reiterando le offese al termine della gara. Censurato severamente tale comportamento, anche e sopratutto per l'esempio diseducativo offerto proprio dal genitore del giovanissimo calciatore impegnato in una gara del campionato Allievi, questa Corte ritiene del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo, così come anticipato sul C.U. n. 123 del 19.12.2014. La tassa di reclamo va incamerata.
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