COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 16/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS DIVINO AMORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PADELLARO GIACOMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 SGS DEL 10.12.2014 (Gara: GENERAZ. CALCETTO – VIRTUS DIVINO AMORE del 6.12.2014 – Campionato Calcio a 5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 16/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS DIVINO AMORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PADELLARO GIACOMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 SGS DEL 10.12.2014 (Gara: GENERAZ. CALCETTO – VIRTUS DIVINO AMORE del 6.12.2014 – Campionato Calcio a 5 C2) L’A.S.D. VIRTUS DIVINO AMORE, ha proposto ricorso a questa Corte Sportiva di Appello Federale, avverso la squalifica per 4 gare inflitta al calciatore PADELLARO GIACOMO per avere l’atleta proferito frase blasfema e rivolto gravi e reiterate offese al direttore di gara. La ricorrente al riguardo fa presente che l’episodio in contestazione, è accaduto a seguito di un infortunio del PADELLARO, il quale inveiva, ma non proferiva frase blasfema e, nel rimanere esterrefatto per l’espulsione comminatagli dal direttore di gara, ne contestava la decisione. Chiede, conseguentemente, l’ASD VIRTUS DIVINO AMORE, una riduzione della squalifica per il calciatore PADELLARO GIACOMO. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, pur rilevando dagli atti di gara che il comportamento reiteratamente offensivo del calciatore PADELLARO GIACOMO è, in effetti, quello descritto nel Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, ritiene, comunque che la sanzione possa essere lievemente ridimensionata, alla luce di quanto evidenziato dalla reclamante. Detto tutto ciò, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo a 3 gare la squalifica del calciatore PADELLARO GIACOMO, così come anticipato sul C.U. n. 133 del 9.1.2015 La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it