COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 16/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SUPINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 9.1.2015 AL MASSAGGIATORE SCACCIA GIUSEPPE, DI SQUALIFICA FINO AL 15.2.2015 AL CALCIATORE CIOCCHETTI LUCA, FINO AL 31.1.2015 A CARICO DEL CALCIATORE CORSI SIMONE E PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CARBONI STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 DEL 18.12.2014 (Gara: FOOTBALL CLUB SUPINO – ATL. SORA VALLERADICE del 14.12.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 16/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SUPINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 9.1.2015 AL MASSAGGIATORE SCACCIA GIUSEPPE, DI SQUALIFICA FINO AL 15.2.2015 AL CALCIATORE CIOCCHETTI LUCA, FINO AL 31.1.2015 A CARICO DEL CALCIATORE CORSI SIMONE E PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CARBONI STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 DEL 18.12.2014 (Gara: FOOTBALL CLUB SUPINO – ATL. SORA VALLERADICE del 14.12.2014 – Campionato II Categoria) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: in via preliminare va dichiarato inammissibile il reclamo avverso l’inibizione al massaggiatore SCACCIA, in quanto – ai sensi dell’art. 45 C.G.S. – non sono impugnabili le squalifiche fino ad un mese. Per quanto concerne il merito del reclamo relativo agli altri tesserati, la società ricorrente contesta la sussistenza dei fatti addebitati ai propri calciatori, ed in effetti CIOCCHETTI, dopo la convalida della rete avversaria, ha soltanto toccato il braccio dell’arbitro, per segnalare il fuorigioco; CORSI , dopo il goal, ha soltanto chiesto al direttore di gara spiegazioni, né invero ha minacciato quest’ultimo entrando nel suo spogliatoio; quanto poi al calciatore CARBONI, dopo aver ricevuto un pugno da un avversario, ha soltanto tentato di reagire, venendo prontamente bloccato dai compagni e ha rivolto poi espressioni offensive, non già all’arbitro, ma al suddetto avversario. Nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’arbitro ha descritto in maniera dettagliata il comportamento dei calciatori sanzionati, precisando che CIOCCETTI LUCA, dopo la rete avversaria, lo aveva spintonato con forza, facendolo indietreggiare, e lo aveva poi strattonato rivolgendogli contestualmente pesanti insulti, reiterati anche mentre usciva dal campo. CORSI SIMONE, sempre in occasione della convalida del goal, aveva protestato con veemenza strattonandolo per il braccio e rivolgendogli insulti; al termine della gara, lo aveva inoltre minacciato pesantemente, entrando anche all’interno dello spogliatoio dell’arbitro, e colpendo oppi con due violenti pugno la porta dello stesso spogliatoio. CARBONI STEFANO, dopo essere stato espulso, per aver colpito con una manata al volto un avversario e dopo essere stato colpito a sua volta da quest’ultimo con un violento pugno alla tempia, si era avventato contro l’arbitro, rivolgendogli minacce e insulti. Ma era stato prontamente bloccato dai compagni. Alla luce dei fatti, così come descritti dall’arbitro, questa Corte ritiene del tutto congrue ed adeguate le sanzioni comminate ai calciatori CIOCCHETTI e CORSI. Valutata nel suo complesso la dinamica dell’episodio che ha visto coinvolto il calciatore CARBONI, si ritiene invece di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta a quest’ultimo, anche per un criterio di graduazione della pena, rispetto a comportamenti più gravi posti in essere da altri tesserati. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo a 4 gare la squalifica del calciatore CARBONI STEFANO, confermando le altre decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U. n. 133 del 9.1.2015 La tassa reclamo va restituita.
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