COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 16/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 114 DEL 12.12.2014 (Gara: 1952 VILLALBA – LA SABINA del 29.11.2014 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 16/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 114 DEL 12.12.2014 (Gara: 1952 VILLALBA – LA SABINA del 29.11.2014 – Campionato Jun. Reg. B) La Società LA SABINA propone appello, avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il C.U. indicato in epigrafe, sostenendo che non può essere considerata rinunciataria la squadra che si è presentata regolarmente, in perfetto orario e con tutti i calciatori indicati in distinta ed identificati dall’arbitro, pur se sprovvista della maglia di gioco. Tale situazione si è verificata per un mero disguido, in quanto gli indumenti di giuoco venivano posti nell’autovettura di un dirigente e che questi, improvvisamente, decideva di salire su un’altra macchina per raggiungere la sede dell’incontro, dimenticandosi che le maglie e gli altri attrezzi erano rimasti nell’autovettura rimasta a Poggio Mirteto. E’ consapevole la ricorrente che per tale comportamento la squadra subisse la perdita dell’incontro ed una conseguente ammenda, ritenendo invece non applicabile la sanzione del punto di penalizzazione in classifica, in quanto non ravvisa che vi sia stata una rinuncia a disputare l’incontro e chiede pertanto la revoca di tale provvedimento. Questa Corte Sportiva di Appello, in base a quanto si è verificato e tenuto conto delle rimostranze avanzate dalla Società LA SABINA, non può che ribadire che la rinuncia di una Società a non partecipare ad un incontro di calcio, si determina essenzialmente nel caso in cui una squadra non si presenti al campo nei termini regolamentari e di cui l’arbitro, nel proprio rapporto, ne sancisca l’assenza, oppure che volontariamente decida, nel corso di una gara, di abbandonare il terreno di giuoco. Appare legittima quindi la richiesta proposta dalla ricorrente. Detto tutti ciò, questa Corte Sportivo di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo revocando il provvedimento della penalizzazione di 1 punto a carico della reclamante, così come anticipato sul C.U. n. 133 del 9.1.2015. La tassa reclamo va restituita.
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