COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140/LND del 16/1/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR ZACCARIA BENEDETTO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ G.S. SALINE A.S.D. PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ G.S. SALINE A.S.D. AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 CGS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140/LND del 16/1/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR ZACCARIA BENEDETTO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ G.S. SALINE A.S.D. PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ G.S. SALINE A.S.D. AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 CGS Con ordinanza pubblicata sul comunicato ufficiale n. 12 CDT del 1-8-2014 l’allora Commissione Disciplinare Territoriale trasmetteva gli atti del procedimento in oggetto alla Procura Federale per un supplemento istruttorio volto ad accertare l’esistenza o meno dell’omologazione sportiva dell’impianto denominato “Aurora” e gestito dalla società deferita e dell’esistenza e vigenza di un’ordinanza del Tribunale di Roma sezione Collegiale Feriale con la quale, in riforma di precedente decisione del Giudice Unico della sezione distaccata di Ostia, era stato consentito l’utilizzo del detto impianto nelle ore dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16 alle 21,00 in modo da non disturbare il riposo delle persone e se la società si fosse adeguata a tale ordinanza. Con nota del 15-10-2014 la Procura Federale ha reso gli accertamenti richiesti che hanno dato il seguente esito. Il campo denominato “Aurora” della società Saline è provvisto della prescritta omologazione e conformità ai dettati regolamentari rilasciata dal competente organo della F.I.G.C.; in effetti l’ordinanza che inibiva l’utilizzo dell’impianto, adottata in prime cure dal Magistrato di Ostia è stata riformata dal Collegio del Tribunale di Roma che ne ha limitato la portata alle sole ore in cui l’attività nell’impianto poteva arrecare disturbo al riposo delle persone dimoranti nelle abitazioni circostanti l’impianti, tra cui la ricorrente Dr.ssa Voltarella; la società si è adeguata alle decisioni della Magistratura civile, spostando dapprima le sue gare interne in altro impianto e poi disputando le gare sul proprio campo alle ore 11,00 e quindi nella fascia oraria consentita dall’ordinanza collegiale. Alla luce dei chiarimenti richiesti ritiene il Tribunale che la violazione ascritta ai deferiti non sussista. Le norme disciplinari della Federazione sono poste a tutela dell’osservanza delle norme regolamentari e quindi, per quanto attiene all’utilizzo dell’impianto sportivo, al rispetto delle norme sulla omologazione degli impianti di gioco, al mantenimento costante delle condizioni che hanno determinato il rilascio dell’omologazione ed alla puntuale osservanza di tutte le norme di sicurezza ed igiene che tutelano i direttori di gara, gli atleti, tutti i tesserati e gli spettatori ed i frequentatori, a qualsiasi titolo, dell’impianto. Le norme federali non entrano ovviamente nei rapporti privatistici tra i gestori dell’impianto ed i confinanti o nelle vicende amministrative, edilizie ed urbanistiche che involgono in profili non direttamente connessi alla sicurezza ed igiene degli impianti. In parole povere la Giustizia Sportiva non si occupa di liti di vicinato e di abusi edilizi a meno che questi non determinino un affievolimento degli standard di sicurezza ed igiene dell’impianto. Nel caso che ci occupa si tratta appunto di questioni di vicinato, in quanto la denunciante si lamenta del baccano che i giovani atleti farebbero nel corso degli allenamenti, disturbandone il riposo ed ha indotto con altra sua denuncia gli organi amministrativi ad accertare la congruità della sanatoria che ha interessato alcuni manufatti presenti nell’impianto. Questioni che hanno trovato la tutela nelle sedi opportune, ed a cui la società si è puntualmente adeguata, spostando dapprima le gare in altri impianti e poi, dopo l’accoglimento del reclamo al Collegio, disputando le gare in orari mattutini, e che, per quanto riguarda le questioni urbanistiche ed edilizie, ha trovato la sede adeguata di confronto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale a cui la società si è rivolta. In conclusione il Tribunale Sportivo non ritiene che vi sia stata da parte della società deferita e del suo legale rappresentante alcuna violazione in ambito sportivo e, per quanto attiene le altre questioni civili ed amministrative sollevate, non può che dichiararsi totalmente carente di alcuna giurisdizione. Tutto ciò premesso DELIBERA Di prosciogliere da ogni addebito i deferiti. Si comunichi agli interessati.
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