COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140/LND del 16/1/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. PETRINI LUCA, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE PRO-TEMPORE DELLA A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 E DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140/LND del 16/1/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. PETRINI LUCA, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE PRO-TEMPORE DELLA A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 E DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 Con atto del 09.07.2014, la Procura Federale, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale Lazio, i soggetti indicati in epigrafe , per rispondere, quanto al Sig, Petrini Luca , nelle sue vesti di presidente pro-tempore all’epoca dei fatti, della A.S.D. Civitavecchia 1920, della violazione i cui all’art.1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 8 comma 9 e 15 C.G.S. , in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. , per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Vertenze Economiche presso la L.N.D., emessa all’esito dell’impugnazione proposta dalla A.S.D. Civitavecchia 1920. Quanto alla Società A.S.D. Civitavecchia 1920 , questa veniva chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta , come da art.4 comma 1 C.G.S. per gli stessi illeciti disciplinari sopra richiamati e ascritti al suo Presidente. La Commissione Disciplinare, premessa la sua competenza, fissava l’udienza per la discussione del deferimento al 15.10.2014 , ed assegnava ai deferiti termini per il deposito delle memorie difensive. In sede di audizione, innanzi all’istituito Tribunale Federale a livello territoriale, era presente il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Luca Sanzi, il difensore della Società Civitavecchia 1920 e il Dott. Ugo Fronti in rappresentanza della stessa. Nessuno era presente per il Petrini. Preliminarmente veniva chiesto dal Legale della Società deferita, l’applicazione dell’art.23 e 24 del C.G.S., in merito al quale il rappresentante della Procura prestava il suo consenso, circa l’istanza di applicazione delle sanzioni in misura ridotta. Pertanto le parti concordavano con l’applicazione della sanzione di un punto di penalizzazione ed € 100 di ammenda a carico della Società e contestualmente il Rappresentante della Procura concludeva con la richiesta nei confronti del Sig. Petrini Luca, di mesi sei di inibizione Nel merito, dopo la reiezione dell’appello della A.S.D. Civitavecchia 1920, in data 12.03.2014, da parte della Commissione Vertenze Economiche presso la L.N.D., e la conseguente conferma della decisione della Commissione Accordi Economici, con la quale la Società Civitavecchia 1920, veniva condannata a corrispondere al calciatore Leonardo Mencio, la somma di euro 23.300,00 ( euro ventitremilatrecento/00), in accoglimento del ricorso da lui proposto; e pur prendendo atto della sua dichiarazione liberatoria in data 10.07.2014, questo Tribunale Federale Territoriale, ritiene sussistere la violazione di cui all’art.94 ter, comma 11 NOIF, per l’inadempimento della Società degli obblighi sorti nei confronti del giocatore di cui trattasi. Infatti, il pagamento della somma accertata è andato oltre i termini previsti dalla normativa, ( nella fattispecie 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di giustizia sportiva); stesso inadempimento di obblighi positivi posti a carico della Società sportiva, che comunque è ascrivibile al Presidente della medesima, nella persona del Petrini Luca. Ritenuto altresì, per quanto riguarda la Società, che essa inizialmente è pervenuta, alla procedura di cui all’art 23 e 24 del C.G.S., senza opposizione della Procura alla determinazione della sanzione finale, e che questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene congrua la sanzione finale così definita DELIBERA Di infliggere al Sig. Petrini Luca, quale presidente all’epoca dei fatti della Soc. Civitavecchia 1920, l’inibizione di mesi sei e di comminare alla A.S.D. Civitavecchia 1920, a causa dell’intervenuta rideterminazione della sanzione , un punto di penalizzazione in classifica e 100,00 euro di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione . Manda alla Segreteria del C.R.L. per le notifiche di rito.
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