COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146/LND del 23/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA POL. AGOSTA AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA NUOVA POL. AGOSTA – SANPOLESE DEL 14.12.2014 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA, OMOLOGATO DAL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 120 DEL 18.12.2014

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146/LND del 23/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA POL. AGOSTA AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA NUOVA POL. AGOSTA – SANPOLESE DEL 14.12.2014 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA, OMOLOGATO DAL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 120 DEL 18.12.2014 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società reclamante ha richiesto la revisione dell’omologazione del risultato della gara contro la A.S.D. SANPOLESE 1961, chiedendo la vittoria a tavolino 3-0 ovvero la ripetizione dell’incontro, assumendo che la partita sarebbe stata sospesa al 41’ del secondo tempo, quando l’arbitro ne avrebbe decretato la fine non sussistendo le condizioni per continuare la stessa; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; rilevato che la NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA ha adito direttamente questa Corte Sportiva di Appello Territoriale e non ha esposto le proprie censure al Giudice Sportivo, come invece avrebbe dovuto fare essendo esso giudice di prime cure ai sensi dell’art. 29, commi 3 e 4, C.G.S., né tantomeno ha preannunciato il proprio reclamo, come confermato nell’atto introduttivo il procedimento; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale da cui, in ogni caso, si rileva che l’arbitro non ha sospeso la gara che, invece, si è regolarmente conclusa; Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, così come anticipato sul C.U. n. 139 del 16.1.2015. La tassa reclamo va incamerata.
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