COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153/LND del 30/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TORTORELLI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 46 C5 DEL 3.12.2014 (Gara: AURELIO 04 – VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL del 29.11.2014 – Campionato Calcio a 5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153/LND del 30/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TORTORELLI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 46 C5 DEL 3.12.2014 (Gara: AURELIO 04 – VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL del 29.11.2014 – Campionato Calcio a 5 C2) La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società, osserva quanto segue. La società ricorrente pur stigmatizzando il comportamento del proprio tesserato sosteneva nella propria memoria difensiva, peraltro confermato in sede di audizione dall’allenatore Sig. Roberto Manciuria, che il proprio calciatore Tortorelli Luca, si sia limitato a veementi proteste nei confronti del direttore di gara senza mai entrarci a contatto, escludendo pertanto di avergli afferrato il braccio al momento dell’esibizione del secondo cartellino giallo. La CST ritiene che il comportamento del calciatore Tortorelli, seppur censurabile, non abbia mai assunto i caratteri della violenza nei confronti dell’arbitro ma che si sia palesato in pesanti proteste verbali, peraltro con l’aggiunta di ingiurie e minacce. Alla luce di quanto in precedenza si ritiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo possa essere lievemente ridotta. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo a 6 gare la squalifica del calciatore TORTORELLI LUCA, così come anticipato sul C.U. n. 139 del 16.1.2015. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it