COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 159/LND del 6/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIVACE GROTTAFERRATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SULLA RIPETIZIONE DELLA GARA LARIANO 1963 – VIVACE GROTTAFERRATA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL 15.1.2015 (Gara: LARIANO 1963 – VIVACE GROTTAFERRATA del 20.12.2014 – Campionato Juniores Regionale B

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 159/LND del 6/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIVACE GROTTAFERRATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SULLA RIPETIZIONE DELLA GARA LARIANO 1963 – VIVACE GROTTAFERRATA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL 15.1.2015 (Gara: LARIANO 1963 – VIVACE GROTTAFERRATA del 20.12.2014 – Campionato Juniores Regionale B Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 154 del 30/01/2015 L’A.S.D. Vivace Grottaferrata con il presente ricorso, ed anche in sede di audizione, contesta la decisione del Giudice Sportivo, con cui ordinava la ripetizione dell’incontro Lariano 1963 – Vivace Grottaferrata del 20 dicembre 2014. Nel ricorso in questione oltre ad evidenziare i fatti accaduti e riportati nella decisione di cui al Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, la reclamante pone all’attenzione di questa Corte Sportiva di Appello che la propria squadra era in vantaggio di 3 a 1, al momento della sospensione e, che gli atteggiamenti aggressivi nei confronti dell’arbitro sono stati tenuti esclusivamente da tesserati della Società Lariano 1963, senza che nell’occasione intervenissero dirigenti della squadra di casa. Chiede nelle conclusioni la Società Vivace Grottaferrata che le venga assegnata la vittoria a tavolino in quanto le responsabilità dell’accaduto sono da addebitarsi ad esclusivo carico della Società Lariano 1963. Questa Corte Sportiva di Appello, pur prendendo atto delle rimostranze avanzate dalla Società Vivace Grottaferrata, non può non rilevare che in tali circostanze l’arbitro avrebbe dovuto adottare tutti i provvedimenti che il regolamento gli mette a disposizione. Infatti il direttore di gara per riportare una situazione di normalità sul terreno di giuoco, dinanzi alle reiterate proteste dei calciatori, avrebbe dovuto richiamare il capitano della squadra ed invitarlo a collaborare per ripristinare la calma sul campo, e solo dinanzi a tale rifiuti, e dopo aver adottato i relativi provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili avrebbe potuto fischiare la fine anticipata dell’incontro. Considerato che nella gara in argomento l’arbitro non si è attenuto a tali disposizioni, questa Corte Sportiva di Appello ritiene che l’incontro non abbia avuto regolarità di svolgimento, e che bene ha operato il Giudice Sportivo di prime cure nell’adottare il provvedimento di ripetizione dell’incontro. Così detto, questa Corte Sportiva di Appello DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dall’ A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA conferendo la decisione impugnata, così come pubblicato sul C.U. n. 154 del 30/1/2015. La tassa reclamo va incamerata.
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