COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 159/LND del 6/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE ALEX CASCAPERA GRAVINA (TESS. ITALPOL) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A PROIPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 39 DEL 21.1.2015 (Gara: JUVENIA – ITALPOL del 16.1.2015 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 159/LND del 6/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE ALEX CASCAPERA GRAVINA (TESS. ITALPOL) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A PROIPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 39 DEL 21.1.2015 (Gara: JUVENIA – ITALPOL del 16.1.2015 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 154 del 30/01/2015 Il calciatore Cascapera Gravina Alex, con un proprio ricorso propone appelloa questa Corte Sportiva di Appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1^ grado con cui gli viene inflitta una sanzione disciplinare per 6 gare effettive. Contesta il calciatore i fatti riportati dall’arbitro nel proprio referto sostenendo che, dopo l’espulsione si allontanava dal terreno di giuoco e si posizionava in tribuna per seguire la gara. E’ vero che al termine dell’incontro, si avvicinava all’arbitro, in maniera educata, ma solo per chiedere spiegazioni del provvedimento adottato nei suoi confronti, senza minacciarlo o spingerlo. Ci tiene a precisare il calciatore che oltre ad essere il capitano della squadra è anche proprietario dell’Azienda, e siffatto provvedimento pone a rischio oltre l’immagine personale anche quella dell’Azienda che rappresenta. Ed è per i suddetti motivi che il calciatore richiede una rivisitazione del provvedimento disciplinare assunto nei suoi confronti. Questa Corte Sportiva di Appello preliminarmente fa presente che dinanzi all’esposizione del ricorrente e a quanto descrive l’arbitro prevale sempre, in caso di discordanza, il contenuto del rapporto del direttore di gara, così come stabilito dall’art. 35 del C.G.S. E’ pur vero però che, da una attenta lettura degli atti si può addivenire ad una lieve modifica della sanzione inflitta al calciatore in argomento, tenuto conto, che il comportamento del CASCAPERA, nel momento in cui si trovava in tribuna non può essere addossato con certezza alla persona oggetto del provvedimento. Ciò detto, questa Corte Sportiva di Appello DELIBERA Di accogliere il ricorso in questione, riducendo la sanzione del calciatore CASCAPERA GRAVINA ALEX a 5 giornate effettive, così come pubblicato sul C.U. N. 154 del 30/1/2015. La tassa reclamo va restituita.
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