COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ STERPARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE GIORGI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 35 DEL 22.1.2015 (Gara: ARCE – STERPARO del 18.1.2015 – Campionato Terza Ctg Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ STERPARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE GIORGI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 35 DEL 22.1.2015 (Gara: ARCE – STERPARO del 18.1.2015 – Campionato Terza Ctg Frosinone) Riferimento dispositivo contenuto nel C.U. n. 158 del 06/02/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo con cui la Società STERPARO si doglia delle decisioni del Primo Giudice, assumendo che il calciatore Giorgi Stefano si sarebbe limitato a sole proteste verso l’arbitro dopo la sua espulsione per somma di ammonizioni e chiede pertanto una riduzione della squalifica a carico del proprio tesserato; letti gli atti ufficiali dai quali si rileva che il Giorni, dopo l’espulsione, ha tenuto nei confronti dell’arbitro un comportamento minaccioso e a fine gara gli ha rivolto frasi irriguardose; considerato che la condotta del citato giocatore, ancorché censurabile, non presenta elementi di pesante gravità e che quindi la squalifica offre margini di riconsiderazione, questo organo di Giustizia Sportiva è dell’avviso di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a 3 gare, come da delibera citata a riferimento DELIBERA - di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica al calciatore Giorni Stefano a 3 gare, come da delibera citata a riferimento. La tassa reclamo va restituita.
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