COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ SA.MA LATINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI PER LA RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 47 DEL 22/1/15. (Gara: Borgo Santa Maria – Sa.Ma. Latina del 4/1/15 – Campionato 3 ctg Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETÀ SA.MA LATINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI PER LA RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 47 DEL 22/1/15. (Gara: Borgo Santa Maria – Sa.Ma. Latina del 4/1/15 - Campionato 3 ctg Latina)
Riferimento dispositivo di cui al C.U. n. 158 del 06/02/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che La Società A.S.D. SA.MA. LATINA con il presente ricorso ne chiede l’accoglimento, anche in sede di audizione attraverso il proprio legale di fiducia, riformando in toto, annullandola, la decisione presa dal Giudice Sportivo di ripetizione della gara in oggetto. Di conseguenza, chiede la ricorrente di ritenere ai sensi dell’art. 17 C.G.S., la Società Borgo Santa Maria responsabile per i fatti e le situazioni che hanno influito sulla sospensione dell’incontro e di applicare alla stessa la perdita della gara. A sostegno la Società A.S.D. SA.MA. LATINA pone in evidenza che le valutazioni degli Organi Giudicanti vanno effettuate esclusivamente sul contenuto del referto arbitrale, così come stabilito dall’art. 35 del C.G.S.. Questa Corte Sportiva di Appello, dopo aver attentamente letto gli atti di gara, ed il ricorso della Soc. SA.MA. LATINA, concorda per quanto attiene la veridicità del contenuto del referto arbitrale, ma non può non sottolineare che spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire, se ed in quale misura, fatti come quelli accaduti nella gara in questione, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento dell’incontro, così come stabilito dall’art. 17 comma 4 del C.G.S. e della regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio. In tale situazione non ravvisandosi alcun tipo di pericolo per l’incolumità dell’arbitro, questi prima di decidere sulla sospensione della gara avrebbe dovuto mettere in atto tutti i poteri a sua disposizione. Infatti, dinanzi alle reiterate proteste dei calciatori della squadra di casa, l’arbitro, al fine di riportare una situazione di normalità in campo, avrebbe dovuto richiamare il capitano della squadra ed invitarlo a collaborare e, solo dinanzi a tale rifiuto, convocare il vice-capitano per lo stesso motivo, dopodichè adottare i relativi provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili, ed a questo punto, rilevata l’impossibilità di portare a termine la gara regolarmente avrebbe potuto fischiare la fine anticipata. Questa Corte Sportiva di Appello, rilevato che l’arbitro non ha adottato nella gara in argomento tali disposizioni, si ritiene che bene ha operato il Giudice di primo grado nell’adottare il provvedimento di ripetizione dell’incontro. Così detto, questa, questa Corte Sportiva di Appello DELIBERA - di respingere il reclamo , proposto dall’ A.S.D. SA.MA. LATINA, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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